Sez. 6, Sentenza n. 7691 del 21/01/2004 Cc. (dep. 23/02/2004) Rv. 229005 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzazione di impianti diversi da quelli di Procura - Presupposti - Eccezionali ragioni di urgenza - Motivazione limitata al titolo del reato oggetto di investigazione - Sufficienza - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazione di comunicazioni e conversazioni, la motivazione del decreto con il quale il pubblico ministero dispone procedersi mediante impianti di pubblico servizio, o in dotazione alla polizia giudiziaria, deve avere concreto riferimento, in punto di ricorrenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano il provvedimento, alle circostanze che caratterizzano il caso di specie. Ne consegue che detta motivazione, la quale pure può essere integrata "per relationem" con riguardo al decreto di autorizzazione delle operazioni di intercettazione, non può considerarsi adeguata quando si risolva in mero riferimento al titolo del reato oggetto dell'indagine (nella specie, associazione per delinquere di tipo mafioso). (Conf. sez. VI, 21 gennaio 2004, Muscolino, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)