Sez. L, Sentenza n. 2077 del 09/04/1981 (Rv. 412796 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - DIRITTO ALLE RELATIVE PRESTAZIONI - PRESCRIZIONE TRIENNALE - INTERRUZIONE - CONDIZIONI EX ARTT 111 E 112 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 24 E 38 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - DIRITTO ALLE RELATIVE PRESTAZIONI - PRESCRIZIONE TRIENNALE - INTERRUZIONE - CONDIZIONI EX ARTT 111 E 112 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 24 E 38 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale del combinato disposto degli artt 111 e 112 DPR 30 giugno 1965 n 1124, in riferimento agli artt 3, 24 e 38 cost, nella parte in cui dispone che la prescrizione triennale per il diritto alle prestazioni dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro puo essere interrotto solo per effetto della proposizione dell'Azione giudiziaria, in quanto la differenza esistente fra le infermita sul lavoro e quelle comuni giustifica la previsione di un diverso termine prescrizionale, mentre la pretesa brevita del termine non integra alcuna violazione del diritto di difesa. Ne tale termine, infine compromette in alcun modo il diritto ad ottenere le prestazioni spettanti, essendo principio generale che la prescrizione opera anche nei confronti dei diritti costituzionalmente garantiti. (V 4357/79, mass n 400868; (V 31/77, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)