Sez. L, Sentenza n. 1650 del 13/03/1982 (Rv. 419484 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - EFFETTI INTERRUTTIVI - LIMITAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 112 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - EFFETTI INTERRUTTIVI - LIMITAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 112 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., nella parte in cui la norma denunciata limita gli effetti interruttivi della prescrizione alla sola proposizione dell'Azione giudiziaria, in quanto tale limitazione è giustificata (come la previsione del termine triennale di prescrizione) da obiettive esigenze di celerità concernenti la raccolta delle prove - che invece non sussistono per il diritto alle prestazioni previdenziali per le infermità comuni - ed in quanto l'insensibilità di detto termine prescrizionale ad Atti interruttivi diversi dalla proposizione dell'Azione giudiziaria non può rappresentare un limite irrazionale al libero Esercizio dei diritti dell'assicurato in Sede giurisdizionale. (V 5054/81; (V 2077/81, mass n 412796; (V 5535/80, mass n 409399; (V 4357/79, mass n 400868; (V 31/77, Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)