Sez. L, Sentenza n. 4357 del 21/07/1979 (Rv. 400868 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - DIRITTO ALLE RELATIVE PRESTAZIONI - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - CONDIZIONI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 111 E 112 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - DIRITTO ALLE RELATIVE PRESTAZIONI - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - CONDIZIONI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 111 E 112 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale del combinato disposto degli artt 111 e 112 tu approvato con DPR 30 giugno 1965 n 1124 nella parte in cui dispone che la prescrizione triennale per il diritto alle prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali puo essere interrotto solo per effetto della proposizione dell'Azione giudiziaria, in riferimento all'art 3 cost ed in relazione ad altre Disposizioni in materie previdenziali per le quali i termini di prescrizione possono essere interrotti con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale. Infatti, la limitazione degli effetti interruttivi alla sola proposizione dell'Azione giudiziaria trova giustificazione nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno sia accertato nel piu breve termine possibile nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni concernenti la raccolta delle prove. (V 31/77, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)