Sez. 1, Sentenza n. 1436 del 04/03/1980 (Rv. 404983 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - AZIONE DI DELIBAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI - SOGGETTI DEL RAPPORTO PROCESSUALE DINANZI AL GIUDICE STRANIERO E SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI CONFIGURABILI RISPETTO ALL'OGGETTO DELLA SENTENZA STRANIERA - SENTENZA COMPORTANTE UN MUTAMENTO DI STATUS - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA I PREDETTI SOGGETTI - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (SENTENZA STRANIERA DI NULLITA DEL MATRIMONIO; DOMANDA DI DELIBAZIONE PROPOSTA A FINI SUCCESSORI DAL CONIUGE RIMASTO VEDOVO; PRETESO LITISCONSORZIO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEL CONIUGE DEFUNTO).*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - AZIONE DI DELIBAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI - SOGGETTI DEL RAPPORTO PROCESSUALE DINANZI AL GIUDICE STRANIERO E SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI CONFIGURABILI RISPETTO ALL'OGGETTO DELLA SENTENZA STRANIERA - SENTENZA COMPORTANTE UN MUTAMENTO DI STATUS - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA I PREDETTI SOGGETTI - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE (SENTENZA STRANIERA DI NULLITA DEL MATRIMONIO; DOMANDA DI DELIBAZIONE PROPOSTA A FINI SUCCESSORI DAL CONIUGE RIMASTO VEDOVO; PRETESO LITISCONSORZIO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEL CONIUGE DEFUNTO).*
All'Azione di delibazione sono legittimati, in via primaria, soltanto i soggetti che furono parti del rapporto processuale dinanzi al giudice straniero, o i loro successori a titolo universale o particolare, mentre i soggetti che siano portatori di interessi eventualmente configurabili rispetto all'oggetto della sentenza straniera, e che aspirino al conseguimento di effetti ad essi favorevoli (riflessi e indiretti) derivanti dalla predetta sentenza, hanno soltanto una legittimazione secondaria, nel senso che e loro consentito unicamente di intervenire nel giudizio di delibazione. Detti soggetti possono anche presentare alla delibazione una sentenza straniera che comporti un mutamento di status, ma tale facolta non impone che essi debbano essere in ogni caso esser considerati litisconsorti necessari, poiche deve ritenersi utiliter data la sentenza che pronuncia sullo stato delle persone qualora nel giudizio siano stati chiamati i soggetti direttamente interessati, anche se essa avra effetti indiretti nei confronti di altri soggetti che potevano, ma non ritennero opportuno, intervenire volontariamente nel giudizio sullo status. (nella specie il ricorrente sosteneva che la domanda di delibazione della sentenza straniera di nullita del matrimonio, essendo stata proposta anche a fini successori dal coniuge rimasto vedovo, comportava il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi del coniuge defunto). (Conf 996/73, mass n 363393).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)