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Sez. 1, Sentenza n. 1301 del 16/02/1999 (Rv. 523272 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE | Verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione previste dall'ordinamento italiano - Necessità - Conseguenze - Accertamento della legittimazione attiva e passiva delle parti - Riferimento esclusivo alle parti destinatarie della pronuncia arbitrale - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523272-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE

Il giudizio di delibazione delle sentenze straniere - così come quello di riconoscimento ed esecuzione delle pronunce arbitrali straniere ex art. 800 cod. proc. civ. oggi abrogato, ma applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - è diretto non già ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto dinanzi al giudice straniero (salve le ipotesi eccezionali di riesame del merito), bensì alla verifica dell'idoneità della relativa pronuncia a spiegare efficacia nell'ordinamento interno. A tal fine, il giudice della delibazione deve, prima di procedere all'accertamento dei requisiti necessari al riconoscimento previsti dalla norma generale o da specifiche Convenzioni, verificare (così come in ogni altro processo) l'esistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione sancite dal nostro ordinamento, e, pertanto, l'esistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti, dovendosi, all'uopo, considerare attivamente e passivamente legittimati al giudizio di delibazione le sole stesse parti (ovvero i loro eredi o aventi causa, nei giudizi di natura patrimoniale) del giudizio svoltosi all'estero e conclusosi con il provvedimento delibando.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)