diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9383 del 10/11/1994 (Rv. 488501 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI | Delibazione - Azione - Soggetti legittimati - Sentenza straniera di scioglimento del matrimonio tra due coniugi - Terzo coniugato con uno dei due coniugi - Giudizio di annullamento del suo matrimonio - Promovimento per difetto di libertà di stato (dell'altro coniuge) - Intervento di detto terzo nel giudizio di delibazione - Ammissibilità - Ricorso per cassazione contro la sentenza di accoglimento della domanda di delibazione - Proponibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488501-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI

All'azione di delibazione prevista dall'art. 796 e seguenti cod. proc. civ. sono legittimati in via primaria soltanto i soggetti che furono parti del rapporto processuale dinnanzi al giudice straniero e, nei congrui casi, i loro successori a titolo universale e particolare. I soggetti che siano, invece, portatori di alcuni configurabili interessi rispetto all'oggetto della sentenza straniera, e che aspirino al conseguimento di effetti ad essi favorevoli (riflessi ed indiretti) derivanti dalla sentenza medesima, hanno legittimazione secondaria nel giudizio di delibazione, nel senso che è loro riconosciuta la mera possibilità di intervento in tale giudizio. Soltanto per le pronuncie che importino un mutamento di "status" (come nel caso di annullamento di matrimonio ex art. 117 cod. civ.) che possa essere provocato anche da uno solo di una pluralità di specifici soggetti legittimati per legge alla relativa azione, la sentenza del giudice straniero può essere presentata alla delibazione pure da quelli dei menzionati soggetti che non parteciparono, né intervennero, al rapporto processuale presso il giudice straniero. Ne consegue che, nel giudizio di delibazione di una sentenza straniera che pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra due coniugi, in relazione al quale sono legittimati soltanto i coniugi, il terzo che ha contratto matrimonio con uno dei due coniugi ed ha promosso giudizio di annullamento del suo matrimonio per difetto di libertà di stato (dell'altro coniuge) può intervenire per tutelare i suoi interessi dal pregiudizio che potrebbe derivargli dall'emananda sentenza, ma, secondo i principi generali in materia di impugnazione dell'interventore dipendente, non può proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di accoglimento della domanda di delibazione ove difetti l'impugnazione principale della parte del relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 117, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)