Sez. 2, Sentenza n. 1626 del 04/03/1983 (Rv. 426465 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI.*
Il diritto del mediatore alla provvigione non consegue al solo fatto di aver posto in relazione due parti per la conclusione di un affare, ma postula, stante la natura contrattuale del rapporto di mediazione da cui il diritto stesso deriva, la ricorrenza di un consenso espresso o tacito di dette parti per la Costituzione di tale rapporto. La suddetta provvigione, pertanto, non può essere pretesa non soltanto quando la parte abbia dichiarato di non accettare l'intervento mediatorio, ma anche quando abbia ignorato senza colpa il medesimo, come nel caso in cui il mediatore abbia taciuto o dissimulato la sua qualità (nella specie dando l'impressione, con un comportamento ambiguo, di essere direttamente interessato all'affare). (V 325/77, mass n 383869).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)