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Sez. 3, Sentenza n. 6814 del 21/07/1994 (Rv. 487451 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Parte ignara dell'opera di intermediazione - Obbligo di corrispondere la provvigione - Esclusione - Ostatività al diritto della provvigione nei confronti dell'altra parte - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487451-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

La mediazione presuppone la volontà delle parti di avvalersi dell'opera del mediatore con la conseguenza che il rapporto, ed il diritto alla provvigione, non sorge nei confronti della parte che non è stata posta in grado di conoscere l'opera di intermediazione, senza che ciò pregiudichi il diritto del mediatore alla provvigione nei confronti dell'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)