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Sez. 2, Sentenza n. 9166 del 05/11/1994 (Rv. 488399 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Fatti prospettati dalla parte come spoglio - Qualificazione come mere turbative effettuata dal giudice - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488399-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Poiché spetta al giudice dare alla domanda l'esatta qualificazione, indipendentemente dall'esattezza della indicazione della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite di non mutarne gli elementi obbiettivi come fissati dall'attore, legittimamente il giudice può qualificare quali mere turbative i fatti prospettati dalla parte come spoglio e da ciò trarre le dovute conseguenze sul piano dei rimedi possessori, anche agli effetti dell'art. 704 cod. proc. civ. che, in pendenza del giudizio petitorio, prevede la competenza esclusiva ed inderogabile del giudice di tale giudizio, non trovando applicazione la competenza alternativa del Pretore di cui al comma secondo del medesimo articolo, limitata ai ricorsi di reintegrazione nel possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)