Sez. U, Sentenza n. 11142 del 04/07/2012 (Rv. 623220 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Legittimo impedimento a presenziare - Onere di allegazione e documentazione - A carico dell'incolpato - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'incolpato, se ha diritto ad ottenere il rinvio della seduta in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tanto che, ove ciò non accada, la decisione presa risulta affetta da vizio di legittimità per violazione di norma sul procedimento, ha però l'onere di rappresentare e documentare l'ostacolo ad essere presente, in modo da consentirne l'apprezzamento da parte del giudice, con l'unico limite dell'esistenza di una situazione tale da precludere assolutamente anche la possibilità stessa di richiedere tempestivamente il rinvio documentandone la ragione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)