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Sez. 1, Sentenza n. 20160 del 29/04/2011 Cc. (dep. 20/05/2011) Rv. 250278 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale - Valutazione degli elementi di prova - Applicabilità dei principi dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250278-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Nel giudizio di prevenzione, data l'autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., e le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)