diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 14493 del 14/08/2012 (Rv. 623823 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Revoca del licenziamento intervenuta prima della scadenza del preavviso - Diritto al risarcimento - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623823-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La previsione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente il diritto del lavoratore licenziato al risarcimento del danno, non trova applicazione nel caso in cui la revoca del licenziamento sia intervenuta prima della scadenza del preavviso e sia espressamente accettata dal lavoratore, il quale abbia dichiarato di voler proseguire nel rapporto di lavoro, dovendosi ritenere che, in tale ipotesi, sia venuto meno, per concorde volontà delle parti, il fatto generatore del danno, in quanto il recesso non ha spiegato efficacia alcuna sulla continuità del rapporto e sulla ordinaria funzionalità del sinallagma contrattuale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)