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Sez. L, Sentenza n. 6331 del 05/05/2001 (Rv. 546474 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento non seguito da interruzione del rapporto di lavoro - Presunzione di danno nella misura minima di cinque mensilità - Inapplicabilità - Onere del lavoratore di provare il danno secondo la disciplina dell'inadempimento contrattuale - Necessità.
Stato
decisa il 2001-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546474-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel caso di licenziamento illegittimamente intimato dal datore di lavoro, ove il recesso non sia seguito dalla interruzione del rapporto, il lavoratore che agisca per il risarcimento del danno derivante dal licenziamento non può giovarsi della presunzione di danno, inapplicabile nella fattispecie, nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione, ex art. 18, quarto comma, legge n. 300 del 1970, ma è soggetto, per la dimostrazione del danno da lui dedotto, agli oneri di allegazione e prova di una ordinaria azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)