Sez. L, Sentenza n. 28703 del 23/12/2011 (Rv. 620258 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Nella misura minima di cinque mensilità - Presupposti - Effettiva interruzione del rapporto - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il risarcimento del danno, stabilito dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nella misura minima di cinque mensilità, è dovuto per il solo fatto dell'intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio, perciò anche quando il rapporto di lavoro non abbia avuto un'effettiva interruzione. (Nella specie, affermando il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, riconosciuto illegittimo il licenziamento, aveva condannato il datore di lavoro a pagare le cinque mensilità, pur avendo egli scelto di non eseguire il licenziamento e di rinnovarlo per altra causale).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)