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Sez. 3, Sentenza n. 22316 del 24/10/2007 (Rv. 599509 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | - Sopravvenienza della l.c.a. dopo la proposizione dell'azione risarcitoria - Conseguenze sul giudizio instaurato dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice "in bonis" - Prosecuzione nei confronti dell'impresa in liquidazione - Ammissibilità - Posizione del Commissario liquidatore - Litisconsorte necessario di natura meramente processuale - Obbligo dell'impresa designata di anticipare le somme necessarie per il ristoro dei danni - Conseguente diritto in via di surroga di inserire il relativo credito nella l.c.a. e di ottenere dal Fondo di garanzia il rimborso per il residuo non recuperato.
Stato
decisa il 2007-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599509-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Il giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di impresa assicuratrice "in bonis", nei cui riguardi sia poi intervenuto provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, può proseguire nei confronti dell'impresa in liquidazione ed in tal caso il Commissario liquidatore deve essere convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 23 legge n. 990 del 1969, quale litisconsorte necessario di natura meramente processuale, restando l'impresa designata obbligata "ex lege" ad anticipare le somme necessarie per il ristoro dei danni, con conseguente diritto in via di surroga di inserire il relativo credito nella l.c.a. dell'impresa obbligata in origine al risarcimento e di ottenere dal Fondo di garanzia il rimborso per il residuo non recuperato. Ciò anche quando il Commissario liquidatore sia stato autorizzato alla liquidazione dei sinistri per conto del F.G.V.S., poiché la titolarità passiva dell'obbligo risarcitorio rimane comunque in capo all'impresa designata, in quanto l'autorizzazione prevista dall'art. 9 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con legge n. 39 del 1977, deroga espressamente al terzo comma, ma non anche al quarto comma dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)