Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 10/04/1998 (Rv. 514432 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Azione risarcitoria - Legittimazione esclusiva dell'impresa designata - Impresa incaricata dell'assistenza tecnica del Commissario liquidatore - Art. 9 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 - Legittimazione passiva - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
Dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore per la R.C.A., la legittimazione passiva con riguardo all'azione risarcitoria del danneggiato spetta unicamente all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia, secondo la disciplina degli artt. 19 e 20 legge 24 dicembre 1969 n. 990, mentre resta al riguardo irrilevante che il Commissario liquidatore - litisconsorte necessario in quel giudizio - sia autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. con modificazioni in legge 26 febbraio 1977 n. 39, alla liquidazione delle pendenze anche per detto Fondo di garanzia. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, l'azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti dell'impresa designata per l'assistenza tecnica del Commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977 n. 39.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)