Sez. 2, Sentenza n. 1980 del 09/07/1973 (Rv. 365099 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - CONDIZIONI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alla parte non impugnata della sentenza si verifica soltanto quando le diverse parti di questa siano tra loro indipendenti, in modo che l'una possa sussistere venendo meno l'altra, ma non quando una parte costituisca una conseguenza dell'altra cioe una situazione che abbia per necessario presupposto l'altra statuizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)