Sez. 1, Sentenza n. 6063 del 20/05/1992 (Rv. 477289 - 01)
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Pluralità di violazioni | Commesse con più condotte - Istituto della continuazione - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Pluralità di violazioni
L'istituto della continuazione non trova applicazione per gli illeciti amministrativi disciplinati dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, con esclusione delle sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, (per le quali la legge 31 gennaio 1986 n. 11 ha modificato l'art. 8 della citata legge n. 689 del 1981) atteso che il regime previsto dall'art. 8, primo comma, della legge n. 689 del 1981 per l'ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione od omissione non può essere interpretativamente esteso al diverso caso di una pluralità di violazioni commesse con più condotte.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)