Sez. 1, Sentenza n. 318 del 31/01/1968 (Rv. 331262 - 01)
VENDITA - EVIZIONE - PARZIALE - VENDITA DI EDIFICIO CON PROSPETTI E VEDUTE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE DAL FONDO DEL VICINO - ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS DEL VICINO- AZIONE DI GARANZIA DELL'ACQUIRENTE DELL'EDIFICIO- INDAGINI DEL GIUDICE DI MERITO - RIFERIMENTO ALL'ART.1489 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
VENDITA - EVIZIONE - PARZIALE - VENDITA DI EDIFICIO CON PROSPETTI E VEDUTE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE DAL FONDO DEL VICINO - ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS DEL VICINO- AZIONE DI GARANZIA DELL'ACQUIRENTE DELL'EDIFICIO- INDAGINI DEL GIUDICE DI MERITO - RIFERIMENTO ALL'ART.1489 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 1484 (evizione parziale) e non quella prevista dall'art. 1489 cod.civ. (cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi) nel caso in cui l'acquirente di un edificio, per effetto dell'Azione esercitata dal terzo che, proprietario del fondo adiacente, abbia chiesto ed ottenuto dichiararsi l'inesistenza di una servitu di veduta a favore dell'edificio stesso ed a carico del proprio fondo, veda limitarsi a semplici luci alcuni prospetti e vedute che si trovino a distanza inferiore a quella legale dal fondo del terzo. Pertanto, se l'acquirente agisca in garanzia contro il venditore dell'edificio, superflua e l'indagine circa la non apparenza del diritto fatto valere dal terzo sulla cosa e circa l'ignoranza di tal diritto da parte dell'acquirente, in quanto detti requisiti sono richiesti solo per l'esperimento dell'Azione ex art. 1489 e non per l'altra, di evizione parziale. (nella specie la SC, pur rigettando il ricorso, ha corretto in conformita dei principi di cui in massima la motivazione della sentenza di merito, che aveva invece affermato la responsabilita del chiamato in garanzia a sensi dell'art. 1489 cod.civ.). (V. 1369-62, 3510-56, 1566-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)