Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28192 del 17/12/2013 (Rv. 629508 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Morte del contribuente - Notifica dell'atto impositivo agli eredi - Mancata tempestiva comunicazione delle generalità degli eredi ex art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Conseguenze - Notifica collettiva ed impersonale agli eredi - Limite temporale di cui all'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In tema di notifiche di atti tributari, l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede, come unico limite alla notifica collettiva e impersonale agli eredi del contribuente nell'ultimo domicilio dello stesso, il fatto che questi abbiano comunicato, almeno trenta giorni prima, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi pertanto ritenere che sia posto a carico degli eredi un onere di informazione che se non assolto dispensa gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall'apertura della successione, non applicandosi il diverso limite temporale di un anno dall'apertura della stessa previsto dall'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)