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Sez. 1, Sentenza n. 7494 del 24/08/1994 (Rv. 487762 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Decesso del contribuente - Tempestiva comunicazione all'ufficio competente di tale evento e del nominativo degli eredi - Mancanza - Avviso di accertamento - Notifica a persona legittimata a riceverlo - Validità - Condizione.
Stato
decisa il 1994-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487762-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In caso di morte del contribuente, in mancanza della tempestiva comunicazione, all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale di quest'ultimo, della ricorrenza di tale evento e del nominativo degli eredi, è valida, non potendosi procedere alla notifica collettiva ed impersonale agli eredi, prevista dall'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la notificazione dell'avviso di accertamento, intestato al contribuente deceduto, mediante consegna dell'atto a persona legittimata a riceverla in ragione dei suoi rapporti con il destinatario, che non ne palesi l'avvenuto decesso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)