diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 6504 del 29/10/1999 Ud. (dep. 02/06/2000) Rv. 216687 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO | Necessità del termine lungo - Requisiti formali - Mera indicazione - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216687-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - DISPOSITIVO

In tema di stesura della motivazione della sentenza, il giudice che ritenga di avvalersi del termine più lungo di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., ha solo l'onere di indicare tale termine nel dispositivo senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione. (La Suprema Corte ha altresì aggiunto che quand'anche vi fosse tale obbligo, la sua inosservanza sarebbe priva di conseguenze atteso che le parti non hanno interesse a contestare poiché anch'esse fruiscono di un maggior termine per l'impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)