Sez. 2, Sentenza n. 22463 del 05/05/2016 Cc. (dep. 27/05/2016) Rv. 266897 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame - Casi di particolare complessità - Termine per il deposito superiore a giorni trenta ma non eccedente il limite massimo di giorni 45 - Sindacabilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, è insindacabile la decisione da parte del tribunale di disporre di un termine superiore a quello di trenta giorni e non eccedente quello di quarantacinque previsto dall'art.309, comma decimo, cod. proc. pen. per il deposito della motivazione in caso di particolare complessità di quest'ultima. (Nella specie, il tribunale aveva disposto il termine di quarantacinque giorni "in considerazione della complessità del procedimento e del complessivo carico di lavoro").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)