Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 03/11/1976 (Rv. 382665 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA O RIGETTO DELL'ISTANZA EX ART 700 COD PROC CIV - FORME - APPELLABILITA - ESCLUSIONE - CONTESTUALE PRONUNCIA SULLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA O RIGETTO DELL'ISTANZA EX ART 700 COD PROC CIV - FORME - APPELLABILITA - ESCLUSIONE - CONTESTUALE PRONUNCIA SULLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Il provvedimento con il quale il pretore dichiari inammissibile o rigetti l'istanza di un provvedimento d'urgenza ex art 700 cod proc civ ha tipica natura interdittale, non opera sui diritti delle parti, e privo di carattere decisorio sostanziale, deve essere adottato con ordinanza e contro di esso, qualunque sia la Forma rivestita dal provvedimento, non e ammissibile l'appello. Ne tale caratteristica, con le relative conseguenze, muta per effetto dell'eventuale condanna alle spese ivi contenuta, in quanto, se e vero che su tale punto il provvedimento ha natura indubbiamente decisoria, esso e per tale capo suscettibile di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione ex art 111 cost. (sulla prima parte, Conf 2793'73, mass n 366345).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)