Sez. 2, Sentenza n. 3892 del 07/09/1977 (Rv. 387581 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA EX ART 700 COD PROC CIV - CONDANNA ALLE SPESE DELL'ISTANTE - DIVIETO - VIOLAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA EX ART 700 COD PROC CIV - CONDANNA ALLE SPESE DELL'ISTANTE - DIVIETO - VIOLAZIONE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il provvedimento con il quale il pretore adito ai sensi degli artt 700 e segg cod proc civ, rigetti l'istanza, non ravvisando le condizioni ed i presupposti per statuizioni in via urgente, non puo contenere la condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte, stante la non configurabilita, nel procedimento cautelare e strumentale disciplinato dalle citate norme, di un vero e proprio contraddittorio, e, quindi, di una soccombenza in senso tecnico. Ove cio si verifichi, il provvedimento stesso, per la parte relativa alla regolamentazione delle spese, assume portata decisoria su diritti soggettivi delle parti, e, pertanto, puo essere impugnato con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (V 4000/76, mass n 382665; (2793'73, mass n 366345).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)