Sez. 6, Sentenza n. 21653 del 08/04/2026 Cc. (dep. 11/06/2026) Rv. 290201-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Stato richiedente coinvolto in un conflitto armato - Rischio di trattamenti inumani o degradanti - Accertamento in concreto - Necessità - Sussistenza - Criteri - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, il rischio che l'estradando sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti non può essere desunto automaticamente dal coinvolgimento in un conflitto armato dello Stato richiedente, ma deve essere accertato in concreto, sulla base di informazioni attendibili ed aggiornate, anche di carattere statistico, circa l'incidenza degli eventi bellici sulla popolazione civile nell'area di detenzione e l'effettiva esposizione della persona richiesta a un pericolo di intensità significativamente superiore a quella ordinaria. (Fattispecie relativa a richiesta di estradizione verso l'Ucraina, in cui la Corte ha escluso la sussistenza della condizione ostativa, valorizzando il contenuto di un rapporto dell'ONU del marzo 2026 e le garanzie fornite dallo Stato richiedente circa la destinazione dell'estradando in istituti penitenziari lontani dalle zone di combattimento e dotati di rifugi antiaerei).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)