Sez. 6, Sentenza n. 29416 del 16/07/2025 Cc. (dep. 11/08/2025) Rv. 288475-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione richiesta da Paese coinvolto in un conflitto armato - Rischio per i diritti fondamentali della persona - Sussistenza - Condizioni - Accertamento - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione verso l'estero, si configura la condizione ostativa del rischio per i diritti fondamentali della persona nel caso in cui lo Stato richiedente, coinvolto in un conflitto armato, non possa offrire garanzie sull'assenza di attuale pericolo per l'incolumità del soggetto da estradare, in ragione della estensione, cruenta ed eccezionale, degli attacchi bellici sferrati sul suo intero territorio, quando tale situazione sia oggettivamente accertata anche nelle forme del "fatto notorio". (Fattispecie relativa ad estradizione richiesta dall'Autorità ucraina, che aveva rappresentato la destinazione dell'estradando ad istituti penitenziari dotati di procedure di evacuazione in caso di allarme aereo e collocati in regioni non direttamente coinvolte nel conflitto armato).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)