Sez. 6, Sentenza n. 39560 del 19/09/2024 Cc. (dep. 28/10/2024) Rv. 287040-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione richiesta da un Paese coinvolto in un conflitto armato - Rischio di trattamenti inumani o degradanti insito nello stato di guerra - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione verso l'estero, il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti non può essere desunto dal mero coinvolgimento dello Stato richiedente in un conflitto armato, a condizione che siano fornite idonee garanzie in ordine al fatto che la detenzione non avverrà in territori direttamente interessati dalle attività belliche e che, in ogni caso, siano offerte tutele adeguate per l'incolumità del soggetto richiesto nel caso di estensione del conflitto. (Fattispecie relativa a estradizione richiesta dalla Repubblica Ucraina, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello per nuova valutazione delle rassicurazioni fornite dallo Stato istante e per l'acquisizione di eventuali informazioni integrative).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)