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Sez. 2, Sentenza n. 13448 del 23/02/2005 Cc. (dep. 12/04/2005) Rv. 231053 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Condotta - Reato a forma libera - Differenza con la ricettazione - Elementi.
Stato
decisa il 2005-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231053-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

Il delitto di riciclaggio non è distinguibile dal reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. sulla base dei delitti presupposti, ma la differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio, e nell'elemento materiale, e in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di ricettazione anzichè quello di riciclaggio, nell'ipotesi in cui la condotta posta in essere dal soggetto agente non è stata ritenuta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)