Sez. 1, Sentenza n. 3050 del 02/04/1996 (Rv. 496759 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Anteriorita del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento - Accertamento - Scrittura privata allegata a documentazione della pretesa - Certezza e computabilità della data - Regole ex art. 2704 cod. civ. - Applicabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Nella formazione dello stato passivo del fallimento, al fine dell'accertamento dell'anteriorità del credito alla dichiarazione di fallimento, la scrittura privata allegata a documentazione della pretesa è soggetta alle regole dettate dall'art. 2704, primo comma, cod. civ. in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi, regole che possono essere fatte valere dal curatore, data la sua posizione di terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)