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Sez. 1, Sentenza n. 10013 del 09/10/1993 (Rv. 483902 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere | Credito fondato su scrittura privata - Ammissibilità - Condizione - Anteriorità della scrittura al fallimento - Necessità - Data certa - Sussistenza - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483902-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere

In tema di ammissione al passivo fallimentare di un credito fondato su scrittura privata, questa può essere opposta al curatore soltanto se l'anteriorità della data al fallimento risulti nei modi indicati dall'art. 2704 comma primo cod. civ., atteso che, essendo l'esecuzione concorsuale caratterizzata dal conflitto tra creditori anteriori alla dichiarazione di fallimento, al cui soddisfacimento sono riservati i beni del fallito, e creditori posteriori, ai quali è fatto divieto di far valere le proprie ragioni nell'ambito del concorso, nel conflitto tra il creditore che presenta domanda di ammissione al passivo e la massa dei creditori il curatore si pone come terzo sia verso il fallito ed il creditore richiedente sia verso gli altri creditori concorrenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)