Sez. 1, Sentenza n. 351 del 14/01/1999 (Rv. 522298 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) | Controdichiarazioni relative al prezzo sottoscritte dai soli venditori - Natura giuridica - Natura di dichiarazione unilaterale non destinata a persona determinata (art. 2704, secondo comma cod. civ.) - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Richiesta di prova testimoniale sulla data di redazione delle controdichiarazioni - Inammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI)
In tema di prova della simulazione, la controdichiarazione sottoscritta dai soli venditori (e destinata a documentare la simulazione del prezzo dichiarato rispetto a quello realmente versato) non può legittimamente considerarsi "dichiarazione unilaterale non destinata a persona determinata" - per la quale il secondo comma dell'art. 2704 cod. civ. prevede l'esonero dalle rigorose forme di accertamento di cui al primo comma -, essendo, per converso, funzionalmente diretta alla controparte del negozio, con la conseguenza che la richiesta di prova testimoniale circa la data delle suddette controdichiarazioni deve ritenersi inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)