diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 37468 del 03/07/2014 Cc. (dep. 10/09/2014) Rv. 262211 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Termine per la sua presentazione - Detenuto non comparso in udienza - Impossibilità oggettiva di osservare la disciplina dei termini di cui all'art. 38, comma primo, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262211-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

Non ricorre l'oggettiva impossibilità di osservare la disciplina dei termini di cui all'art. 38, comma primo, cod. proc. pen., per la proposizione della dichiarazione di ricusazione che può legittimare, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 3 e 24, comma secondo, Cost.), il ricorso al più ampio termine di tre giorni di cui all'art. 38, comma secondo, prima parte, cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato detenuto non compaia in udienza, in quanto la rinuncia per libera scelta a presenziavi implica l'accettazione di tutte le conseguenze ricollegabili a detta assenza in ordine all'andamento dell'udienza e del processo, non essendo consentita una remissione in termini in favore dell'imputato assente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)