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Sez. 6, Sentenza n. 2542 del 26/11/2003 Cc. (dep. 24/01/2004) Rv. 228267 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Causa di ricusazione divenuta nota durante l'udienza - Assenza dell'imputato - Conoscibilità della causa di ricusazione con l'ordinaria diligenza - Sufficienza - Necessità di conoscenza reale - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228267-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

In tema di ricusazione, l'assenza dell'imputato all'udienza, nel corso della quale sarebbe sorta o divenuta nota la causa di revocazione, è da ritenersi irrilevante ai fini del rispetto del termine perentorio di cui all'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., sia per la mancanza di una previsione normativa al riguardo sia perché il legislatore, nel prevedere l'ipotesi che la causa di ricusazione sia "divenuta nota" nel corso dell'udienza, ha inteso riferirsi ad una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)