Sez. 2, Sentenza n. 5517 del 15/06/1996 (Rv. 498098 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Ricostruzioni - Aumento dell'altezza del precedente edificio - Norme urbanistiche prescriventi distacchi tra fabbricati in funzione dell'altezza - Applicabilità - All'intero edificio - Mancanza di una norma espressa di estensione anche alle ricostruzioni delle prescrizioni previste per le nuove costruzioni - Irrilevanza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE
L'art. 27 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Montignoso, il quale stabilisce l'obbligo del rispetto di una distanza fra le costruzioni pari all'altezza dell'edificio realizzato, si applica anche alle sopraelevazioni, con la conseguenza che, dovendo tenersi conto nella misurazione dell'altezza dell'edificio di tutta l'estensione verticale dello stesso, la norma sopraindicata, seppure non contenga un esplicito richiamo alle ricostruzioni, impone a chi ricostruisca un immobile mantenendone le caratteristiche precedenti, ma aumentandone l'altezza, di rispettare le distanze con riferimento a tutta la fabbrica e non solo alla parte sopraelevata, senza che in contrario possa invocarsi il principio per cui, mancando una previsione espressa, le maggiori distanze previste dalle norme urbanistiche non si applicano alle ricostruzioni se non per la parte eccedente i limiti della fabbrica preesistente, il quale non può applicarsi quando la parte eccedente sia una sopraelevazione, rappresentando questa ad ogni effetto una nuova costruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)