diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4298 del 05/07/1980 (Rv. 408168 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1980-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408168-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*

In tema di danni per ritardata restituzione della cosa locata, il creditore, trattandosi di responsabilita contrattuale, deve provare solo l'esistenza e l'ammontare del maggior danno (rispetto al canone convenuto) e non anche il dolo o la colpa dell'altra parte, mentre e questa, che, per esimersi da responsabilita, e tenuta a provare che il ritardo e stato determinato da causa ad essa non imputabile. (Conf 2061/64, mass n 302993).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)