Sez. U, Sentenza n. 2061 del 25/07/1964 (Rv. 302993 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONTENUTO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONTENUTO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*
Finita la locazione per scadenza o per risoluzione, il conduttore ha l'Obbligo, derivante dal contratto, di restituire la cosa locata al locatore e di risarcire i danni (danno emergente a lucro cessante) da ritardata restituzione, a norma dell'art. 1591 cod.civ.' trattandosi di responsabilita contrattuale il creditore deve provare soltanto l'esistenza e l'ammontare del maggior danno (rispetto al corrispettivo convenuto) e non anche il dolo o la colpa dell'altra parte, mentre e questa che per esimersi da responsabilita, e tenuta a provare che l'inadempimento od il ritardo e stato determinato da impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (Conf 584/62; 1611/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)