Sez. 2, Sentenza n. 3301 del 10/04/1996 (Rv. 496890 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Legittimazione di ciascuno dei soci ad agire o a resistere in giudizio per la società - Necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE
L'impresa a carattere individuale, anche se più ne siano i titolari o i soci di fatto, non è un soggetto distinto da questi, ai quali spetta disgiuntamente l'amministrazione e la rappresentanza in giudizio, come si desume dagli artt. 2297, 2257 e 2266 cod. civ., con la conseguenza che ciascuno di essi è legittimato a stare in giudizio, senza necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli altri soci solidalmente coobbligati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)