Sez. 3, Sentenza n. 8006 del 18/04/2005 (Rv. 582204 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE | Omessa pubblicità ex art. 490 cod. proc. civ. - Nullità dell'atto.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE
Nell'espropriazione forzata immobiliare, la nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria disposta dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 490 cod. proc. civ., con l'ordinanza che dispone l'incanto, idonea a riverberarsi, con effetti anche per l'acquirente, sull'atto di aggiudicazione, deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità, entro il termine di decadenza di cinque giorni dall'atto di aggiudicazione (che chiude la fase dell'incanto), se emesso in presenza della parte, ovvero dalla sua comunicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)