Sez. 3, Sentenza n. 21106 del 31/10/2005 (Rv. 585277 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE | Omessa pubblicità ex art. 490 cod. proc. civ. - Nullità dell'atto di aggiudicazione - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Termine - Decorrenza - Conoscenza dell'atto - Prezzo di aggiudicazione - Conoscenza - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE
Nell'espropriazione forzata mobiliare, la nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 490 cod. proc. civ. con l'ordinanza che dispone l'incanto, idonea a riverberarsi, con effetti anche per l'acquirente, sull'atto di aggiudicazione, viziato per difetto di un atto precedente, deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità entro il termine di decadenza di cinque giorni dal compimento dell'atto, che coincide con il momento in cui l'esistenza dell'atto è resa palese alle parti del processo esecutivo, avendo l'interessato avuto legale conoscenza di esso o di un atto successivo che necessariamente lo presuppone, senza che rilevi l'incompletezza della notizia quanto al prezzo di aggiudicazione. (Nella specie, relativa a vendita di azioni con omessa notifica del bando ai soci aventi diritto di prelazione, era stato omesso l'avviso, con le prescrizioni sulla pubblicità del bando, per un nuovo incanto ad offerta libera, ma il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché proposta oltre due mesi dopo l'udienza del processo esecutivo nell'ambito del quale il difensore dell'opponente, avuta conoscenza dell'aggiudicazione, aveva chiesto rinvio per verificare o meno l'esercizio delle prelazioni. La S.C., in applicazione dei principi di cui sopra, ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)