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Sez. 3, Sentenza n. 5826 del 23/11/1985 (Rv. 443016 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - ORDINE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU DETERMINATI GIORNALI - MANCANZA OD IRREGOLARITÀ DI TALE PUBBLICITÀ - NULLITÀ - MODI E TEMPI DI DEDUZIONE - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEL DECRETO DI AGGIUDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443016-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - ORDINE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU DETERMINATI GIORNALI - MANCANZA OD IRREGOLARITÀ DI TALE PUBBLICITÀ - NULLITÀ - MODI E TEMPI DI DEDUZIONE - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEL DECRETO DI AGGIUDICAZIONE.*

Nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, qualora, con l'ordinanza che dispone l'incanto a norma dell'art. 576 cod. proc. civ., venga prescritta una Forma di pubblicità straordinaria, secondo la previsione dell'art. 490 ultimo comma cod. proc. civ., la Mancanza od irregolarità di tale pubblicità, riguardando un atto strutturale di una fase del processo esecutivo che si chiude con l'ordinanza di aggiudicazione, determina la nullità di quest'ultimo provvedimento, e, ove fatta tempestivamente valere dall'interessato con opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. - prima della pronuncia del decreto di trasferimento - avverso tale aggiudicazione, comporta di conseguenza anche la nullità del decreto stesso, con effetti anche nei confronti dell'acquirente (non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 2929 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)