Sez. 2, Sentenza n. 9237 del 12/07/2000 (Rv. 538396 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Udienza di comparizione - Fissazione - Termine - Perentorietà - Esclusione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA
La fissazione di un'udienza (ai sensi dell'art. 270 cod. proc. civ.) per la chiamata di un terzo, disposta dal giudice (ex art. 107 cod. proc. civ.) per ragioni di opportunità, non comporta fissazione di alcun termine perentorio, trattandosi dell'indicazione dell'udienza di comparizione del terzo del tutto analoga all'indicazione della udienza stabilita dall'art. 163 n. 7 cod. proc. civ. per l'ordinaria citazione, con la conseguenza che l'inosservanza dell'ordine di chiamata del terzo - e, correlativamente, la mancata comparizione dello stesso all'udienza fissata - non impediscono al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la fissazione di una nuova udienza di comparizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 270
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)