Sez. 6, Sentenza n. 37888 del 08/07/2004 Ud. (dep. 24/09/2004) Rv. 229984 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca facoltativa - Cosa destinata a commettere il reato e appartenente a terzi - Oneri probatori concernenti la titolarità del diritto e l'estraneità al reato - Indicazione - Fattispecie in tema di vettura destinata al trasporto di stupefacenti.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 comma primo cod. pen., l'applicazione della misura è esclusa quando la cosa destinata a commettere il reato appartenga a persona estranea al reato stesso, ma l'onere di provare una siffatta preclusione grava sull'interessato, il quale dunque deve documentare, oltre alla titolarità del diritto vantato, l'estraneità al fatto e la buona fede, intesa quest'ultima come esclusione di atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa. Ne consegue che, quando non risultino chiarite le circostanze in base alle quali l'autore del fatto ha potuto destinare la cosa alla commissione dell'illecito, la confisca del bene è legittima. (Fattispecie relativa a vettura modificata per il trasporto di stupefacenti, ove la censura al provvedimento di confisca era per altro formulata dal responsabile del reato, e non dal proprietario del veicolo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)