Sez. 3, Sentenza n. 13374 del 27/07/2012 (Rv. 623705 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso fondato sulla supposta esistenza di una sentenza - Trascrizione dell'atto dal quale risulta la produzione di essa nel giudizio di merito - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Nel giudizio di legittimità, colui il quale si dolga dell'omessa considerazione, da parte del giudice di merito, di una sentenza pronunciata tra le stesse parti e rilevante ai fini del decidere, ha l'onere di riprodurre nel ricorso l'atto dal quale si desumerebbe l'avvenuta produzione o comunque l'esistenza di quella sentenza, anche quando tale atto consista in una relazione di notificazione. (Nella specie, il ricorrente aveva proposto opposizione ad un precetto fondato su un'ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ., assumendo che il titolo esecutivo fosse venuto meno a causa della successiva pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio; rigettata l'opposizione, l'opponente propose ricorso per cassazione, dolendosi della omessa considerazione, da parte del giudice di merito, della suddetta sentenza, e la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, in virtù del principio di cui alla massima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)