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Sez. 1, Sentenza n. 27049 del 09/05/2017 Ud. (dep. 30/05/2017) Rv. 270635 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Divieto di frequentare od associarsi a pregiudicati - Violazione - Abitualità dei comportamenti - Incontri superiori a due per ciascun pregiudicato - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270635-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Il reato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma quarto, del medesimo D.Lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati, caratterizzati, per quanto riguarda il singolo soggetto pregiudicato, da un numero apprezzabile di contatti, certamente superiore a due. (In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del reato in una fattispecie in cui l'imputato era stato notato incontrarsi sulla pubblica via, fugacemente e separatamente, con sei diversi pregiudicati, ciascuno dei quali incontrato in un'unica occasione, e in due contestuali occasioni con un'altra persona, pure pregiudicata).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)