Sez. 1, Sentenza n. 8802 del 05/02/2026 Ud. (dep. 06/03/2026) Rv. 289578-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Violazione del divieto di frequentare o associarsi a pregiudicati - Natura - Reato abituale - "Dies a quo" del termine di prescrizione - Ultimo atto antigiuridico - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Il delitto che il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno commette associandosi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, punito ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ha natura necessariamente abituale e si consuma al compimento dell'ultimo atto antigiuridico, momento dal quale decorre il termine di prescrizione. (Fattispecie relativa a sorvegliato speciale sorpreso in quattro occasioni in compagnia di pregiudicati, nella quale la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero riconosciuto la sussistenza dell'abitualità ed avessero fatto decorrere il termine di prescrizione dall'ultimo incontro).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)