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Sez. 1, Sentenza n. 8802 del 05/02/2026 Ud. (dep. 06/03/2026) Rv. 289578-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Violazione del divieto di frequentare o associarsi a pregiudicati - Natura - Reato abituale - "Dies a quo" del termine di prescrizione - Ultimo atto antigiuridico - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289578-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Il delitto che il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno commette associandosi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, punito ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ha natura necessariamente abituale e si consuma al compimento dell'ultimo atto antigiuridico, momento dal quale decorre il termine di prescrizione. (Fattispecie relativa a sorvegliato speciale sorpreso in quattro occasioni in compagnia di pregiudicati, nella quale la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero riconosciuto la sussistenza dell'abitualità ed avessero fatto decorrere il termine di prescrizione dall'ultimo incontro).

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)