Sez. 1, Sentenza n. 19205 del 30/09/2005 (Rv. 585183 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Violazione del termine ragionevole di durata del processo - Equa riparazione - Accertamento della violazione e determinazione dell'indennizzo - Obbligo del giudice del merito di tener conto dei criteri elaborati dalla Corte europea - Sussistenza - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice del merito deve tenere conto, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, dei criteri di interpretazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e di determinazione dell'indennizzo elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritto dell'uomo, pur conservando il giudice stesso, nell'applicare tali criteri al caso specifico, un ragionevole e motivabile margine di valutazione discrezionale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)