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Sez. L, Sentenza n. 12759 del 01/09/2003 (Rv. 566454 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Revoca - Ripetizione dei ratei indebitamente versati - Decorrenza - Dalla data della visita di verifica.
Stato
decisa il 2003-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566454-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del d.l. 20 giugno 1996 n.323 (convertito con legge 8 agosto 1996 n. 425) e dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, richiamato dall'art. 52, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla data della visita di verifica e, in caso di mancata immediata sospensione delle prestazioni, gli ulteriori versamenti costituiscono pagamenti indebiti, ripetibili dalla pubblica amministrazione, anche in ipotesi di mancato rispetto, da parte di quest'ultima, dell'obbligo di sospendere i pagamenti ed emanare il provvedimento di revoca entro termini prefissati.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Legge 20/06/1966 num. 323 art. 4, Legge 08/08/1966 num. 425, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 52 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)