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Sez. L, Sentenza n. 14212 del 15/11/2001 (Rv. 550280 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Prestazioni assistenziali - Revoca - Decorrenza effetti - Visita di verifica - Ripetizione indebito dalla data della visita - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550280-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

Ai sensi dell'art.5, quinto comma d.P.R. n.698 del 1994 (applicabile alla fattispecie ratione temporis), la revoca dei benefici assistenziali in godimento opera i suoi effetti (tra cui la ripetizione delle prestazioni indebite) "dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti" necessariamente coincidente con la data della visita di verifica; la mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica che la revoca operi da data successiva a quella della visita, e in particolare dalla data di comunicazione della revoca, perché non prevista; pertanto, devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 21/09/1994 num. 698 art. 5 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)